Decreto legge 6 agosto 2021 n. 111 – Green pass obbligatorio per il personale della scuola – informazioni di dettaglio
A tutto il personale
Oggetto: Decreto legge 6 agosto 2021 n. 111 – Green pass obbligatorio per il personale della scuola – informazioni di dettaglio.
Facendo seguito alla precedente comunicazione prot. 7535 del 13/8/2021, si forniscono di seguito indicazioni di dettaglio sulle modalità applicative della normativa in oggetto.
Tali indicazioni sono riferite al periodo precedente l’avvio delle lezioni e potranno essere successivamente modificate/integrate a seguito di eventuali chiarimenti da parte del Ministero.
- È confermato che, dal 1° settembre 2021 e fino al 31 dicembre 2021, tutto il personale scolastico, docente e non docente, dovrà possedere ed è tenuto a esibire la “Certificazione Verde Covid-19”, meglio nota come Green Pass.
- Tale disposizione vige per tutto il personale che debba accedere, per qualsiasi motivo, agli edifici scolastici e agli uffici. La certificazione verde Covid-19 non è richiesta per le attività programmate in modalità online.
- Il personale tenuto alla presa di servizio il giorno 1/9 e tutti coloro impegnati in attività in presenza, pertanto, dovranno essere muniti di Green Pass.
- È prevista la possibilità di esenzione dall’obbligo per motivi sanitari. In tal caso, gli interessati dovranno far pervenire tempestivamente alla segreteria l’apposita documentazione, prevista in formato cartaceo fino al 30/9/2021. Tale personale NON è soggetto alla effettuazione di tampone periodico, in quanto NON deve esibire il Green Pass.
- . Si riporta una tabella riepilogativa dei diversi casi:
Possibili posizioni del personale scolastico rispetto all’obbligo di possesso della certificazione verde Covid-19
| Vaccinato
(una dose da almeno 15 giorni o ciclo completo) |
Certificazione verde automatica (durata 9 mesi da completamento ciclo vaccinale) | Può lavorare – ha il Green Pass |
| Guarito da Covid-19 | Certificazione verde automatica (durata 6 mesi da avvenuta negativizzazione) | Può lavorare – ha il Green Pass |
| Esentato dalla vaccinazione | Certificazione di esenzione
(fino al 30 settembre cartacea; poi dovrebbe essere digitalizzata) |
Può lavorare (non necessita di tampone periodico) – NON deve esibire Green Pass |
| Personale che non rientra nelle prime tre categorie | Certificazione verde dietro effettuazione di tampone (durata 48 ore) | Può lavorare, ma deve continuare a effettuare il tampone periodicamente per garantirsi il rinnovo della certificazione verde |
| Assenza di certificazione verde per mancata effettuazione di tampone negativo nelle ultime 48 ore | Non può lavorare ed è sottoposto ai provvedimenti previsti dal Decreto-Legge 111/2021 (assenza ingiustificata; sospensione dal lavoro a partire dal quinto giorno; sanzione amministrativa da 400 a 1000 euro). |
- La procedura di controllo avverrà tramite l’app “Verifica C19” o analogo idoneo strumento digitale. Agli incaricati del controllo dovrà essere mostrata la certificazione verde Covid-19 in formato digitale (PDF scaricato dal sito https://www.dgc.gov.it/web/ , app IO, app Immuni) o cartaceo.
- Per velocizzare la procedura di controllo ed evitare ritardi e possibili assembramenti, si prega di presentarsi già con la certificazione pronta ad essere esibita e verificata, tenendo anche conto del tempo necessario per la verifica.
- Il personale addetto annoterà su apposito registro giornaliero i seguenti dati: cognome e nome, ora della verifica.
- Gli incaricati possono richiedere l’esibizione di un documento di identità.
- Non devono essere consegnate agli addetti al controllo o inviate alla mail istituzionale copie cartacee o digitali del Green Pass o di documenti di identità.
- Il mancato rispetto delle disposizioni di cui sopra o l’eventuale esito negativo del controllo comportano l’impossibilità di accedere agli edifici scolastici. L’assenza è considerata ingiustificata, con conseguente immediata segnalazione alla RTS per detrazione dell’importo corrispondente alla giornata di stipendio e irrogazione della sanzione amministrativa da €400 a €1000. A decorrere dal quinto giorno di assenza di questo tipo, il rapporto di lavoro è sospeso e non sono dovuti la retribuzione né altro compenso o emolumento, comunque denominato.
Ribadisco la necessità di verificare al più presto la propria situazione personale, procedendo tempestivamente alle eventuali azioni necessarie per l’ottenimento della certificazione.
Confidando nel senso di responsabilità e nella collaborazione da parte tutti porgo i più cordiali saluti.
F.to il Dirigente Scolastico
Dott.ssa Teresa Laudanna.

