Ultima modifica: 30 Agosto 2021

Decreto legge 6 agosto 2021 n. 111 – Green pass obbligatorio per il personale della scuola – informazioni di dettaglio

circolare green pass

A tutto il personale

 

Oggetto: Decreto legge 6 agosto 2021 n. 111 – Green pass obbligatorio per il personale della scuola – informazioni di dettaglio.

 

Facendo seguito alla precedente comunicazione prot. 7535 del 13/8/2021, si forniscono di seguito indicazioni di dettaglio sulle modalità applicative della normativa in oggetto.

Tali indicazioni sono riferite al periodo precedente l’avvio delle lezioni e potranno essere successivamente modificate/integrate a seguito di eventuali chiarimenti da parte del Ministero.

  1. È confermato che, dal 1° settembre 2021 e fino al 31 dicembre 2021, tutto il personale scolastico, docente e non docente, dovrà possedere ed è tenuto a esibire la “Certificazione Verde Covid-19”, meglio nota come Green Pass.
  1. Tale disposizione vige per tutto il personale che debba accedere, per qualsiasi motivo, agli edifici scolastici e agli uffici. La certificazione verde Covid-19 non è richiesta per le attività programmate in modalità online.
  2. Il personale tenuto alla presa di servizio il giorno 1/9 e tutti coloro impegnati in attività in presenza, pertanto, dovranno essere muniti di Green Pass.
  3. È prevista la possibilità di esenzione dall’obbligo per motivi sanitari. In tal caso, gli interessati dovranno far pervenire tempestivamente alla segreteria l’apposita documentazione, prevista in formato cartaceo fino al 30/9/2021. Tale personale NON è soggetto alla effettuazione di tampone periodico, in quanto NON deve esibire il Green Pass.
  4. . Si riporta una tabella riepilogativa dei diversi casi:

Possibili posizioni del personale scolastico rispetto all’obbligo di possesso della certificazione verde Covid-19

Vaccinato

(una dose da almeno 15 giorni o ciclo completo)

Certificazione verde automatica (durata 9 mesi da completamento ciclo vaccinale) Può lavorare – ha il Green Pass
Guarito da Covid-19 Certificazione verde automatica (durata 6 mesi da avvenuta negativizzazione) Può lavorare – ha il Green Pass
Esentato dalla vaccinazione Certificazione di esenzione

(fino al 30 settembre cartacea; poi dovrebbe essere digitalizzata)

Può lavorare (non necessita di tampone periodico) – NON deve esibire Green Pass
Personale che non rientra nelle prime tre categorie Certificazione verde dietro effettuazione di tampone (durata 48 ore) Può lavorare, ma deve continuare a effettuare il tampone periodicamente per garantirsi il rinnovo della certificazione verde
Assenza di certificazione verde per mancata effettuazione di tampone negativo nelle ultime 48 ore Non può lavorare ed è sottoposto ai provvedimenti previsti dal Decreto-Legge 111/2021 (assenza ingiustificata; sospensione dal lavoro a partire dal quinto giorno; sanzione amministrativa da 400 a 1000 euro).
  1. La procedura di controllo avverrà tramite l’app “Verifica C19” o analogo idoneo strumento digitale. Agli incaricati del controllo dovrà essere mostrata la certificazione verde Covid-19 in formato digitale (PDF scaricato dal sito https://www.dgc.gov.it/web/ , app IO, app Immuni) o cartaceo.
  2. Per velocizzare la procedura di controllo ed evitare ritardi e possibili assembramenti, si prega di presentarsi già con la certificazione pronta ad essere esibita e verificata, tenendo anche conto del tempo necessario per la verifica.
  3. Il personale addetto annoterà su apposito registro giornaliero i seguenti dati: cognome e nome, ora della verifica.
  4. Gli incaricati possono richiedere l’esibizione di un documento di identità.
  5. Non devono essere consegnate agli addetti al controllo o inviate alla mail istituzionale copie cartacee o digitali del Green Pass o di documenti di identità.
  6. Il mancato rispetto delle disposizioni di cui sopra o l’eventuale esito negativo del controllo comportano l’impossibilità di accedere agli edifici scolastici. L’assenza è considerata ingiustificata, con conseguente immediata segnalazione alla RTS per detrazione dell’importo corrispondente alla giornata di stipendio e irrogazione della sanzione amministrativa da €400 a €1000. A decorrere dal quinto giorno di assenza di questo tipo, il rapporto di lavoro è sospeso e non sono dovuti la retribuzione né altro compenso o emolumento, comunque denominato.

 

Ribadisco la necessità di verificare al più presto la propria situazione personale, procedendo tempestivamente alle eventuali azioni necessarie per l’ottenimento della certificazione.

 

Confidando nel senso di responsabilità e nella collaborazione da parte tutti porgo i più cordiali saluti.

 

 

 

 

F.to il Dirigente Scolastico

Dott.ssa Teresa Laudanna.